Art. 9.
(Modifica all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75).

      1. All'articolo 3, primo capoverso, alinea, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: «È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro».